Uso dell’Autocarro
Uso dell’Autocarro
I nostri Pick-Up sono : Autocarri leggeri – Uso Proprio
In questa pagina vogliamo contrastare tutti quegli articoli di giornale poco chiari e la cattiva interpretazione delle leggi e del regolamento, che ancora oggi dopo anni stanno avendo la meglio sulla nostra serenità stradale quando guidiamo un autocarro. Vogliamo aiutarti ad utilizzare il tuo “ autocarro leggero “ senza temere un incontro ravvicinato con le forze dell’ordine. Con l’aiuto di professionisti qualificati e con il supporto di documenti pubblicati on-line a nostro sostegno cercheremo di dare anche noi il nostro contributo al fine di chiarire tutti i punti oscuri di questo argomento tanto discusso e mal commentato. Utilizziamo insieme ” Vi prego ” tutti gli strumenti a nostra disposizione per contrastare ” questo terrorismo “ mediatico pesante e di cattivo gusto che gli ” autocarri leggeri ” non meritano.
UTILIZZO DEGLI AUTOCARRI LEGGERI – Autocarro leggero si intende sotto i 3.500 Kg a pieno carico (Categoria N1)
Circolare n. 6 del 29 APRILE 2006 – Studio Dott. Bovicinci
Ci sono stati segnalati alcuni casi di ritiro del libretto di circolazione per uso “improprio” di autocarri leggeri (con portata inferiore a 35 quintali) in applicazione dell’articolo 82 del Codice della Strada; si ritiene quindi opportuno riassumere i concetti base della legislazione in materia al fine di ridurre al minimo i rischi di sequestro degli automezzi ed i conseguenti disagi per i possessori.
NORME DI RIFERIMENTO DEL CODICE DELLA STRADA
L’art. 82 del Codice della strada dice che è sanzionato con il ritiro e sospensione della carta di circolazione chiunque utilizza un autocarro per il trasporto di persone senza apposita autorizzazione della Motorizzazione Civile, la quale può essere richiesta solo in casi eccezionali. E’ evidente, anche se il testo non lo specifica chiaramente, che tale autorizzazione deve essere richiesta nei casi di trasporto di persone nel vano del veicolo adibito a trasporto cose, NON se tali persone viaggiano regolarmente in cabina negli appositi sedili. Infatti molti autocarri sono immatricolati, sulla base di apposite normative europee, con esplicito permesso di trasportare un numero di persone che arriva fino a cinque.
Va chiarito che la norma contestata dell’art. 82 rappresenta un retaggio del vecchio codice della strada che prevedeva il caso del trasporto di operai in particolari zone disagiate (tipico il caso delle mondine nelle risaie) e nei casi di calamità naturali (alluvioni, terremoti ecc.).
Ad ulteriore conferma sulla liceità del trasporto di persone in cabina, ci viene in aiuto lo stesso articolo 82 che al comma 8 prevede che la destinazione o l’uso debba essere diverso da quello indicato nella carta di circolazione per emettere la sanzione, ma poiché sulla carta è chiaramente indicato il numero di passeggeri ospitabili in cabina, evidentemente non può esserci alcuna violazione.
Inoltre l’art. 172 comma 4 dello stesso Codice della strada prevede che i bambini fino a 12 anni possano occupare i sedili anteriori degli autocarri (oggi denominati con il Codice di Categoria N1) solo se trattenuti da apposite cinture di sicurezza. Se è previsto che i bambini sugli autocarri debbano indossare le cinture, come si può affermare che non debbano salirci?
Destinazione d’uso dei veicoli
- Per destinazione del veicolo s’intende la sua utilizzazione in base alle caratteristiche tecniche.
- Per uso del veicolo s’intende la sua utilizzazione economica.
- I veicoli possono essere adibiti a uso proprio o a uso di terzi.
- Si ha l’uso di terzi quando un veicolo è utilizzato, dietro corrispettivo, nell’interesse di persone diverse dall’intestatario della carta di circolazione. Negli altri casi il veicolo si intende adibito a uso proprio.
Domande frequenti
- Posso intestarmi un autocarro come persona fisica e non come società :
La risposta è SI : nel caso di acquisto privato i problemi svaniscono del tutto. Il privato non godendo di nessun beneficio fiscale regala l’intero importo dell’Iva alle amministrazioni governative, oltre ai costi di manutenzione e del carburante che sono completamente a perdere. Poiché “ l’autocarro leggero uso proprio è di libera circolazione stradale e non prevede nessuna limitazione d’uso “, il privato può compralo serenamente e intestartelo senza alcun problema ; i nostri amministratori del governo dovranno essere contenti considerato che acquistando come persona fisica andremo a versare un aliquota importante pari al 21% dell’Iva non potremo ne girare ne recuperare.
- Se lo intesto alla Società posso utilizzare il mio autocarro leggero nel mio tempo libero ?
La risposta è SI. Ma per non cadere in errore devi sapere che : Esiste la possibilità di scaricare l’acquisto solo in parte per regolarizzare l’utilizzo dell’autocarro leggero nel tempo libero e privato. La soluzione si chiama ” PRO RATA TEMPORIS “ che tradotto significa ” IN PROPORZIONE AL TEMPO “ . Più semplicemente dovrai auto-tassarti con un sistema che si chiama ” Pro Rata “. In cosa consiste ? Consiste nel mettere a punto con il tuo commercialista la detrazione dell’autocarro leggero solo in parte ; una proporzione corretta e non criticabile nel caso di controllo. Devi quindi scaricare l’80% della fattura di acquisto e il restante 20% a perdere, al fine di giustificarne un utilizzo privato. Stessa cosa farai con le spese del carburante e della manutenzione dell’autocarro stesso.
- Ma se mi ferma la Polizia cosa devo fare ?
Devi stare sereno : la circolazione dell’autocarro leggero immatricolato uso proprio è assolutamente libera. Potrebbero fare appello all’ART. 82 del codice della strada, ma come puoi vedere nell’articolo pubblicato sopra ” NORME DI RIFERIMENTO DEL CODICE DELLA STRADA “ gli agenti commetterebbero un madornale errore, quindi starà a te in quel momento far capire loro che stanno sbagliando. Con un ricorso vinceresti e potresti addirittura fare la segnalazione al loro comando.
- Ma se giro al Sabato e alla Domenica posso farmi qualcosa ?
Sono davvero disturbato si sentir rimbalzare questa domanda e realizzare che dopo così tanti anni qualcuno ancora teme questa barzelletta metropolitana. Il concetto che non finirò mai di ripeterti, è che la circolazione per il nostro ” autocarro leggero ” è libera, mentre la detraibilità della spesa e sotto regolamento stretto. Per questa ragione ti rispondo facendoti riflettere sul fatto che ci sono innumerevoli attività aperte nei giorni festivi : centri commerciali, centri sportivi, negozi, campi da sci, palestre e chissà quanto altro ancora.. cosa devono fare loro lasciare a casa l’autocarro ?
Quindi caro amico : Polizia, Carabinieri, Vigili e tutori della strada non possono ne dirti ne farti nulla. Gli unici che possono far scattare un controllo sono gli agenti della Guardia di Finanza, i quali non potranno assolutamente farti un verbale relativo alla tua circolazione e/o fermare il tuo autocarro, ma possono prendere i tuoi dati e controllare in che percentuale stai scaricando le spese di acquisto e di mantenimento del mezzo. Qui scatta l’importanza del sistema di detrazione ” Pro Rata ” che ti rimette un altra volta al sicuro da tutto.
Chiudo questa pagina passandoti le ultime informazioni che devi sempre tenere presente :
- La ” CARTA DI CIRCOLAZIONE ” non si chiama così a caso (non dimentichiamo che viene prodotta dalla motorizzazione). Potrai trasportare a bordo qualsiasi categoria di persone per il numero indicato dal libretto del tuo autocarro leggere, compresi i bimbi sotto i 12 anni se trasportati con apposito seggiolino e quelli più grandi che diventano per la normativa stradale persone indistinte. Ricorda ad ogni occasione che i nostri Pick-Up non hanno nessuna limitazione d’uso in quanto trattasi di : AUTOCARRO LEGGERO – USO PROPRIO con cassone. Sono esclusi gli Autocarri che per essere definiti tali hanno subito una conversione e un collaudo, questo significa che tutti i SUV e Station Wagon che in passato grazie a normative ormai obsolete, hanno usufruito della possibilità di essere convertite in autocarro leggero, oggi in seguito al nuovo e vigente regolamento sono tornate con una manovra d’ufficio della motorizzazione delle autovetture esattamente come lo erano prima della conversione.
Se il tuo è un PICK-UP (quindi con cassoncino) nasce e muore autocarro
1. Se il tuo AUTOCARRO LEGGERO non è registrato come CONTO TERZI ma ” USO PROPRIO ” NON E’ VERO ” che può salire a bordo solo il personale assunto dalla tua Società, al contrario rimane autocarro per la posizione fiscale e detraibile, ma con i privilegi di una comune autovettura. Verifica dunque che sia registrato come USO PROPRIO e controlla il numero dei posti a sedere. Non trascurare per nessuna ragione l’aspetto fiscale che ti mette in regola, detrai la fattura d’acquisto e le spese di mantenimento all’80% anziché per l’intero importo al fine di giustificare il normale utilizzo privato.
2. La Domenica è un giorno come un altro, nessuno in grado tra le forze dell’ordine può confondere un giorno festivo con l’utilizzo privato dell’autocarro, ricorda che il 35% delle attività opera nei giorni festivi e che il giorno di riposo per quelle attività è sempre un giorno feriale. Quindi l’esempio più banale è che che ” se sono titolare di un ristorante e la Domenica l’attività è aperta al pubblico ” il mio giorno di riposo potrebbe essere il lunedì non la domenica.
DOMANDA : C’è qualcuno che conosce un ristoratore utilizzatore di autocarro che ha preso la multa di lunedì perché la domenica lavora ?
3. Non temere la discussione con le forze dell’ordine ostinate, affronta l’argomento e fatti coraggio, le normative ” quelle corrette ” sono dalla tua parte.
Rimango a tua disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e/o dettaglio
Mauro Valli
